Art. 20.
(Attività di vigilanza).

      1. L'attività di vigilanza è svolta dal Ministero delle comunicazioni che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente.
      2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, il Ministero delle comunicazioni contesta gli addebiti al centro servizi o al fornitore di informazioni, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Decorso tale termine, o quando le giustificazioni risultino inadeguate, il Ministero delle comunicazioni commina le sanzioni previste dall'articolo 21, dandone comunicazione al concessionario della rete e motivando il provvedimento adottato anche in ordine alle giustificazioni addotte.
      3. Qualora le violazioni riguardino fatti che coinvolgano le competenze degli altri organismi, il Ministero delle comunicazioni ne dà tempestiva comunicazione agli organismi medesimi.